CSM- PLENUM 12/10/2016 - PUBBLICAZIONE POSTI SEDI DISAGIATE

PUBBLICAZIONE POSTI

Pubblicazione sedi vacanti giudicanti e requirenti di primo grado per i quali sussistono i requisiti previsti dalla dall'art. 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

Il Consiglio,

- rilevata la situazione di disagio determinato da significative carenze di organico in sedi giudiziarie giudicanti e requirenti di primo grado;

- considerato che, con nota prot.n. 38481.U in data 28 settembre 2016, il Ministro della Giustizia, in seguito ad interlocuzione preventiva con questo Consiglio, ha indicato un elenco di 53 uffici giudiziari per i quali sussistono i requisiti previsti dalla dall'art. 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133, per l'individuazione delle c.d. sedi disagiate, in coerenza con le iniziative complessivamente assunte per conseguire una maggiore efficienza del sistema giudiziario ed in conformità all'esigenza di una razionalizzazione nell'impiego e nella distribuzione delle risorse disponibili;

- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione delle seguenti sedi disagiate requirenti e giudicanti risultate vacanti, secondo le indicazioni fornite nella citata richiesta del Ministro della Giustizia;

delibera

omissis

 

DISTRETTO DI ROMA (4 posti)

Giudice Tribunale Latina 4 posti (3 civile - 1 penale)

 

Omissis

 

1. - REGOLE PROCEDURALI.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133:

"Art. 1 (Trasferimento d'ufficio) - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

……

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')). Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2."

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133:

“5. Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio.

1. Per i magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate ai sensi dell’articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo

2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ”.

Per i trasferimenti successivi si applica, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, il termine di legittimazione previsto dalla legge.

In ipotesi di riassegnazione alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione a partecipare a successivi concorsi ordinari, come pure il termine previsto dall’art. 13 comma 3 d.lgs. 160 del 2006 per il mutamento di funzioni, è calcolato a far data dalla originaria immissione in possesso nell’ufficio di provenienza.

Inoltre, ai fini della legittimazione ai successivi trasferimenti ordinari, il trasferimento a sede disagiata e la riassegnazione al posto di provenienza non si computano ai fini del limite massimo di mutamenti di funzioni nell’arco della carriera.

2.- COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

2a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via intranet (www.cosmag.it). Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso l’intranet e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio.

Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un’ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

2b) - Al fine di consentire al CSM la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare vigente (stato salute del magistrato, stato salute del coniuge e dei figli, stato salute dei genitori e dei fratelli, stato salute altri parenti o affini entro il terzo grado, salvaguardia unità nucleo familiare) deve espressamente indicare nella domanda la documentazione che dà diritto a tali punteggi.

2c) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “stampa ricevuta”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. copertine) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (copertine) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dell’autorelazione, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento e il relativo codice 10.

2d) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente non prevede la possibilità di richiamare la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, deve in ogni caso compilare le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), dovrà indicare necessariamente nella pagina con il titolo del documento l’esatta informazione per il reperimento della stessa (n. domanda, bando e/o altro).

Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un’ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.

Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

Si precisa che l'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.

A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (21 novembre 2016) se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

3. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l’assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare vigente, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) o sul sito internet (www.csm.it) nella sezione “Documentazione”.

Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

3 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di trasferimento, in modo da non averne più di due contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di tre domande di trasferimento, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

3 b) si rammenta che si applicano al presente bando le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, tra di esse, l’art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa e che per tali passaggi di funzioni stabilisce una legittimazione quinquennale; mentre per i passaggi da una sede all’altra, nelle medesime funzioni, la legittimazione rimane quella ordinaria;

3 c) nel caso in cui l’accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere – qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti – al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13 comma 3 d.lgs.

160/06, indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta;

3 d) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito intranet (www.cosmag.it) entro il 25 novembre 2016; entro il 5 dicembre 2016 i magistrati dovranno far pervenire al CSM le eventuali osservazioni relative all’attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al CSM le revoche delle domande di trasferimento per le quali sia venuto meno l’interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via intranet attraverso l’apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti. Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell’ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda;

3 e) terminato l’esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, la Commissione procederà presentando in plenum le relative delibere senza effettuare comunicazioni o preavvisi ai magistrati proposti. Nel prendere in esame le domande di trasferimento si procederà, ove possibile, seguendo l’ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente; in caso non fosse possibile seguire tale ordine verrà effettuata comunicazione del trasferimento verso la sede meno ambita soltanto al fine di consentire il cd. “accantonamento”. Si rammenta inoltre che la richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.

Si rappresenta che le domande potranno essere inserite a decorrere dal 27 ottobre 2016. Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

21 novembre 2016 per l’inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), e per l’inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza.

Entro il 23 novembre 2016 gli uffici potranno inserire, attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), le domande depositate nel termine del 21 novembre 2016 da parte dei magistrati e trasmettere la documentazione allegata, che dovrà comunque essere depositata da parte dei magistrati presso l’ufficio di appartenenza entro il termine del 21 novembre 2016 (data di scadenza del bando).