DIFESE D'UFFICIO - COMUNICAZIONE

Si porta a conoscenza degli iscritti che in data 27 ottobre 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento, adottato dal CNF sul tema della difesa d’ufficio, che ha apportato rilevanti modifiche al precedente impianto regolamentare:

1) OBBLIGO ALLA FORMAZIONE CONTINUA: Ancor più stringenti e rigorose le disposizioni relative all’obbligo della “formazione continua”, così come introdotte dall’ art. 1 co. 3 bis del Nuovo Regolamento.

 Come noto, la domanda di permanenza nell’Elenco Unico nazionale deve essere presentata annualmente e deve essere corredata dall’autocertificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo nell’anno antecedente a quello della richiesta.

Secondo il nuovo regolamento, il suddetto obbligo si intende assolto allorquando l’avvocato, nell’anno precedente la richiesta di inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui tre nelle materie obbligatorie.

 2) I CASI DI SOSPENSIONE DALL’ELENCO UNICO: Diversamente dalla previgente normativa, sono stati introdotti diversi casi di sospensione dall’elenco nazionale.

Tra questi particolarmente rilevante è quello conseguente alla sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all’Ordine ex art. 29 della L. 247/2012. In tali casi il COA è tenuto a comunicare al CNF, attraverso la piattaforma gestionale dedicata , il provvedimento di sospensione amministrativa per la conseguente sospensione dall’elenco unico nazionale.

Tale sospensione può avere la durata massima di dodici mesi, decorsi i quali sarà necessario procedere a nuova domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale, a condizione che siano venute meno le ragioni che avevano comportato la sospensione amministrativa.

Viene prevista, altresì, la possibilità per i COA, quali gestori delle liste dei difensori d’ufficio, in caso di richiesta dell’iscritto, di deliberare la sospensione dai singoli turni, con riferimento esclusivo alla lista arrestati, detenuti e atti urgenti, solo in presenza di giustificato motivo addotto e comprovato dall’istante.

3) LA SOSTITUZIONE PROCESSUALE Ulteriore rilevante novità è rappresentata dalla eliminazione dell’obbligo, previsto dal precedente regolamento, per il difensore impedito a partecipare a singole attività professionali, di incaricare della difesa un collega iscritto nell’elenco unico nazionale.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto la previgente disciplina si poneva in contrasto con l’art. 102 c.p.p., norma di rango primario, che non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale.

4) LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Nella nota di accompagnamento e divulgazione del nuovo Regolamento, approvato nella seduta del 12.07.2019, si specifica come le domande di inserimento e di permanenza dovranno essere presentate attraverso una nuova piattaforma informatica gestionale che andrà a regime entro la fine del mese di gennaio 2020  e che dovrebbe essere molto più intuitiva e semplice da utilizzare rispetto a quella precedente.

5) ULTERIORI NOVITA’: Il nuovo regolamento apporta significative modifiche anche alla regolamentazione del corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale ed in tema di difesa d’ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione.

Considerata la molteplicità e la rilevanza delle novità introdotte, si invitano gli Iscritti ad una attenta lettura dei contenuti del Nuovo Regolamento, che per maggiore comodità, si allega alla presente comunicazione, essendo altresì reperibile sul sito www.cnf.it .

 

Il Referente per le Difese d’Ufficio

Avv. Simone Rinaldi