DIFESE D'UFFICIO - AVVISO DIFENSORI n.4/2020

AVVISO ISCRITTI

Poiché è prossima la scadenza del 31 DICEMBRE 2020, data ultima entro la quale presentare la richiesta di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'ufficio (ma l'attenzione si richiede analogamente anche a Coloro che procedono ad iscriversi per la prima volta) si invita a prestare la massima attenzione al conseguimento degli obblighi di formazione continua relativi all'anno precedente quello a cui la domanda viene formulata.

Allo scopo si allega alla presente i richiami ed i criteri elaborati dalla Commissione delle Difese d'Ufficio del CNF nell'ultimo incontro dell'ottobre 2020, avuto con i Referenti dei singoli COA (All.ti nn. 1 e 2). In sintesi, è utile ribadire alcune avvertenze, considerato che continuano a pervenire istanze non in regola con quanto richiesto e previsto:

A) Per le richieste di permanenza da predisporre entro il 31.12.2020 e relative alla formazione continua da conseguire entro l'anno 2019, si chiede il rispetto di quanto già previsto: il conseguimento di 15 crediti di cui 3 in materie obbligatorie (deontologia e previdenza) (aver preso 15 crediti, ad esempio, ma 0 in materia di deontologia, costituisce un obiettivo non superato e, quindi, non è possibile attestare di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua);

B) Per le richieste di permanenza che dovranno, invece, essere predisposte dal 2021, per cui corre l'obbligo formativo per l'anno 2020, vige la deroga introdotta dal CNF per l'emergenza sanitaria, per cui sarà possibile conseguire l'obiettivo con il conseguimento di almeno 5 crediti formativi di cui 2 in materia obbligatoria. Sul punto, sembrerebbe che molti degli Iscritti non siano in regola con tale obbligo formativo, per cui si invita al rigoroso rispetto di quanto richiesto. Inoltre, è bene ribadire che, coloro i quali conseguono dei crediti formativi a mezzo FAD o da altri Enti, debbono provvedere all’inserimento manuale delle relative attestazioni sul sistema “Riconosco”, non essendo sempre automatico l’accreditamento e, quindi, la corrispondenza tra quanto dichiarato e ciò che poi viene verificato;

C) Seppur non soggette al limite temporale del 31.12.2020, soggiacciono ad analoghi obblighi anche le domande di iscrizione all'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'ufficio, rispetto al momento in cui la domanda viene proposta.

D) Per coloro che intendono iscriversi dopo aver superato con profitto il corso biennale di formazione e perfezionamento di "Tecnica e Deontologia del Penalista" per come organizzato dalla Camera Penale, si rammenta, inoltre, che altro limite ed attenzione è quello di procedere all'iscrizione entro e non oltre 24 mesi dal conseguimento del titolo. Pena l'inammissibilità della richiesta per inefficacia della certificazione già conseguita; con l'obbligo a ripetere il corso seppur già superato.

E) Per coloro che, invece, debbono procedere a richiedere la permanenza o l'iscrizione per l'anno 2020, attestando il conseguimento di un numero minimo di udienze, quale deroga per l'emergenza sanitaria, questo è fissato in numero 5 udienze, di cui solo una dal Giudice di Pace ed una consentita quale difensore ex art. 97 co. 4° c.p.p., non indicando udienze che siano di solo mero rinvio. In questo caso, è opportuno precisare che coloro che vogliano comunque inserire n. 10 udienze anziché 5, possono optare in via alternativa, così da procedere rispettando i criteri previsti dal regolamento pre-covid (massimo 3 udienze innanzi al Giudice di Pace e non più di 2 quale difensore ex art. 97 co. 4° c.p.p., ovvero non indicando udienze che siano di solo mero rinvio).

F) Da ultimo, è opportuno che ogni Iscritto verifichi che la domanda di iscrizione o permanenza sia stata correttamente inoltrata al COA, poiché - su segnalazione del CNF - risultano un numero rilevante di domande "in lavorazione", nel senso che sono state dagli Iscritti predisposte ma non inviate, per cui si è a dubitare del fatto che molti Iscritti possano aver ritenuto di completare ogni passaggio ma mai inviato al COA per il parere, così di fatto, impedendo che la domanda possa essere valutata. 

Si raccomanda, pertanto, il rispetto puntuale e rigoroso di quanto appena chiarito, poiché pervengono a questo COA richieste di iscrizione e permanenza in cui - consapevoli degli obblighi giuridici e degli effetti di dichiarazioni mendaci - si sottoscrivono dichiarazioni in cui si accertano compiuti gli obblighi formativi che non corrispondono a quanto effettivamente viene poi verificato. Ricordiamo a tutti, infatti, che il COA ha l'obbligo di accertare la veridicità di quanto assume l'Iscritto, per cui - anche l'errore - viene immediatamente evidenziato ed importa una richiesta di integrazione del parere ed, in difetto, il suo esito negativo, con conseguente rigetto da parte della Commissione decidente del CNF.

Ma, altra rilevante circostanza che, tale dichiarazione mendace, potrebbe essere conseguenza di illecito disciplinare prima ancora che penale.

Si allega: 1) Nota congiunta CNF della Commissione Difese d’ufficio e Formazione Continua; 2) Specchietto riepilogativo dei criteri da indicare per la richiesta di iscrizione e permanenza e cancellazione per gli anni dal 2020 a seguire; 3) Nota di accompagnamento CNF del 23.11.2020.

Il Referente per le Difese d'Ufficio

Avv. Francesco Vasaturo