AVVISO AGLI ISCRITTI (IN TEMA DI PRATICANTI)

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI (in tema di praticanti)

 

Nell’ottica di fugare i dubbi e rispondere ai quesiti di frequente sottoposti all’Ordine dai Praticanti e dai Colleghi nella veste di dominus in relazione alle modalità del giuramento e della pratica forense, si chiarisce quanto segue:

 

1. Modalità del giuramento:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 co. 12° L. 247/2012, del Parere CNF 22.05.2013 e di quanto previsto all’art. 9 co. 3° D.M. 70/2016, coloro che alla data del 3 Giugno 2016 risultavano già iscritti nel Registro dei Praticanti presso il COA di Latina, continueranno a giurare innanzi al Presidente del Tribunale.

Coloro che, invece, si sono iscritti con decorrenza dal 3.06.2016, presteranno impegno solenne innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina, secondo le modalità di cui all’art. 9 co. 3° D.M. 70/2016.

2. Condizioni per l’esercizio dell’attività giudiziale del Praticante abilitato:

Conseguita l’abilitazione al patrocinio, coloro che alla data del 3 Giugno 2016 risultavano già iscritti nel Registro dei Praticanti presso il COA di Latina, potranno ancora svolgere l’attività professionale nelle modalità previste dal RDL 1578/1933, ss. mm. ed ii., e così, esercitare l’attività giurisdizionale entro e nei limiti di quanto previsto l’art. 7 L. 16.12.1999 n. 479, ss. mm. ed ii.

Diversa è la posizione del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo (ovvero colui che è iscritto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016, e cioè dal 3.06.2016), secondo la dizione sia dell’art. 41 co. 12° L. 247/2012 che dell’art. 9 D.M. 70/2016, il quale può essere autorizzato unicamente ad “(…) esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica”.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonella Ciccarese